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Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (*) chiarisce un principio di grande interesse per proprietari/condomini. La controversia riguardava un’attività di bed & breakfast che il condominio riteneva vietata da una clausola del regolamento contrattuale la quale impediva di destinare gli appartamenti a “pensione”. La Corte ha, però, ricordato che le limitazioni al diritto di proprietà devono essere formulate in modo chiaro, preciso e inequivoco. Non è, quindi, possibile estendere il divieto a fattispecie diverse attraverso interpretazioni analogiche o estensive. Ma c’è un ulteriore aspetto fondamentale. Le clausole del regolamento che limitano l’utilizzo delle proprietà esclusive vincolano i successivi acquirenti (rispetto al primo che ha acquistato dal costruttore che ha dato vita al condominio) soltanto se sono state regolarmente trascritte oppure se sono espressamente richiamate e accettate nel loro atto di acquisto. Nel caso esaminato, il condominio non è riuscito a dimostrare né l’avvenuta trascrizione del regolamento né il richiamo della clausola limitativa nel titolo di acquisto della proprietaria. Per questo motivo il divieto non è stato ritenuto opponibile e l’attività di B&B non è stata inibita. La sentenza conferma che le limitazioni alla proprietà privata non possono presumersi. Per essere efficaci devono essere formulate con chiarezza e risultare opponibili anche ai futuri acquirenti. In materia condominiale, la forma e la pubblicità delle clausole sono dirimenti tra un divieto valido e uno privo di efficacia (*App. Napoli 6 maggio 2026 n. 3391).
