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Il Tribunale di Potenza (*) affronta una questione destinata a rimanere centrale anche dopo la stagione del Superbonus. Il rapporto tra interesse collettivo al miglioramento energetico dell’edificio e tutela delle posizioni individuali dei condomini. Un proprietario aveva impugnato le delibere che avevano approvato lavori di efficientamento energetico e interventi sulle facciate, lamentando l’alterazione del decoro architettonico oltre che la riduzione della superficie utile dei balconi, la compromissione della visuale ed, infine, la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 c.c. Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande. La decisione ribadisce che la lesione del decoro architettonico non coincide con qualsiasi modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio. Perché la delibera possa essere censurata occorre dimostrare che l’intervento abbia determinato un concreto e apprezzabile deprezzamento economico del fabbricato. Nel caso concreto, i lavori avevano invece incrementato il valore dell’immobile grazie al miglioramento delle prestazioni energetiche. La sentenza valorizza, inoltre, il principio di solidarietà condominiale. Il singolo condomino non può opporsi a interventi utili all’intera collettività sulla base di mere valutazioni estetiche quando il sacrificio imposto alla proprietà esclusiva sia minimo e non produca un’effettiva lesione del diritto dominicale. Particolarmente interessante è anche il passaggio dedicato al fondo speciale ex art. 1135 c.c. Il Tribunale ha escluso la nullità delle delibere nonostante la contestata mancata costituzione del fondo, evidenziando che i lavori risultavano già approvati, eseguiti ed integralmente pagati. In assenza di un interesse concreto e attuale del condomino all’annullamento della delibera, la censura è stata ritenuta priva di rilevanza pratica. La pronuncia conferma, quindi, un principio spesso trascurato. Anche nelle impugnazioni condominiali non basta individuare una presunta irregolarità; occorre verificare quale concreta utilità possa derivare dall’accoglimento della domanda. In materia condominiale, come spesso accade, il punto decisivo non è stabilire se qualcosa sia cambiato, ma se quel cambiamento abbia realmente danneggiato qualcuno o inciso in modo effettivo sui suoi diritti (*sentenza 8 giugno 2026 n. 1582)
