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Nel corso del matrimonio è frequente che uno dei coniugi sostenga spese rilevanti per la famiglia anche utilizzando risorse personali. Tuttavia, tali esborsi, se destinati alle esigenze familiari o all’acquisto della casa coniugale, sono normalmente considerati espressione dei doveri di solidarietà tra coniugi e, di regola, non possono essere richiesti indietro. Inoltre, il semplice fatto di aver contribuito economicamente all’acquisto dell’immobile non attribuisce automaticamente una quota di proprietà, salvo che vi sia uno specifico accordo tra le parti. Infine, una volta cessato il rapporto, se l’ex coniuge non è proprietario dell’immobile e non beneficia di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il proprietario può ottenerne il rilascio. Questo è quanto statuito da una recente sentenza del Tribunale di Padova (*). Una decisione che richiama l’importanza di distinguere tra contribuzione ai bisogni della famiglia e acquisto di diritti reali. Conoscere questi principi significa prevenire contenziosi e tutelare efficacemente i propri diritti (*sezione I, sentenza 8 aprile 2026 n. 609).
