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Un condominio interrompe dei lavori e, di lì a poco, risolve il contratto con l’impresa perché non in regola con i contributi. Il condominio però, non si attiva per completarli. Può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal singolo condomino? È quanto ha risolto il Tribunale di Salerno (*). La vicenda riguarda una terrazza a livello di uso esclusivo il cui mancato completamento della copertura ha compromesso la possibilità di utilizzare pienamente l’appartamento cui era annessa. Quando una terrazza a livello svolge anche la funzione di copertura degli immobili sottostanti, non rileva soltanto l’interesse del proprietario che ne ha l’uso esclusivo. In queste ipotesi trova applicazione l’art. 1126 c.c., che stabilisce una particolare ripartizione delle spese. Un terzo grava sul titolare dell’uso o della proprietà esclusiva, mentre i restanti due terzi a carico dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti che beneficiano della copertura esercitata dal lastrico. Proprio perché tali opere incidono su un elemento che tutela l’intero edificio, la scelta di eseguire interventi di manutenzione, ripristino o ricostruzione delle parti strutturali della terrazza rientra nelle competenze dell’assemblea condominiale, indipendentemente dal fatto che la superficie sia in proprietà o in uso esclusivo. Questo principio è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025, n. 20992). Nel caso deciso dal Tribunale di Salerno, una volta sciolto il contratto con l’impresa appaltatrice, l’assemblea non ha provveduto ad affidare tempestivamente i lavori a un nuovo esecutore, lasciando la terrazza incompleta e priva delle necessarie opere di finitura e impermeabilizzazione. Tale protratta inattività ha avuto conseguenze dirette sulla possibilità di utilizzare e valorizzare economicamente l’immobile, dando origine alla responsabilità risarcitoria del condominio. Il Giudice ha comunque distinto due momenti ai fini dell’individuazione della responsabilità. Quello che si è protratto fino alla risoluzione del contratto con l’appaltatore, la responsabilità è dell’impresa. Dopo la risoluzione, l’inerzia del condominio nel nominare una nuova impresa è stata ritenuta fonte di sua responsabilità. Poiché il mancato completamento dei lavori ha ridotto il valore locativo dell’immobile, il condominio è stato condannato a risarcire il proprietario con un importo mensile fino alla pronuncia della sentenza. La decisione ricorda un principio molto importante. Quando l’assemblea è chiamata a intervenire sulle parti comuni, non può permettersi lunghi periodi di inattività se da tale inerzia derivano danni ai condomini. La tempestività nella gestione delle manutenzioni non è solo buona amministrazione, ma può evitare pesanti responsabilità risarcitorie (*Trib. Salerno 22 giugno 2026 n. 3811).
