Provvigione immobiliare. non basta lamentare un inadempimento per ottenere lo sconto.

Con la sentenza n. 2694 datata 01.05.2026, il Tribunale di Torino ha affrontato una controversia relativa al diritto alla provvigione dell'agenzia immobiliare, soffermandosi sui presupposti necessari per ottenere una riduzione del compenso pattuito in presenza di presunti inadempimenti del mediatore.
Nel caso esaminato, l'acquirente aveva corrisposto soltanto la metà della provvigione concordata, pari a 18.000 euro oltre IVA, rifiutandosi di versare il saldo. Pur non contestando che l'affare fosse stato concluso grazie all'attività dell'agenzia immobiliare e riconoscendo, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, l'acquirente sosteneva che il compenso dovesse essere ridotto del 50%.
A fondamento della propria richiesta, l'acquirente lamentava la violazione degli obblighi informativi e di assistenza gravanti sul mediatore. In particolare, evidenziava che soltanto dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto era emerso che i due posti auto pubblicizzati nell'annuncio non erano liberamente trasferibili, in quanto interessati da problematiche di natura condominiale e catastale che ne impedivano la cessione. Veniva inoltre contestato all'agenzia di non avere individuato tempestivamente tali criticità e di non avere fornito un adeguato supporto nella successiva attività di regolarizzazione.
La decisione del Tribunale assume particolare rilevanza perché ribadisce un principio di notevole importanza pratica: chi invoca la riduzione della provvigione per presunti inadempimenti professionali del mediatore non può limitarsi a denunciare una condotta ritenuta non conforme ai propri obblighi. È necessario dimostrare, oltre all'effettiva violazione degli obblighi professionali, anche l'esistenza di un concreto danno subito quale conseguenza diretta di tale comportamento.
La pronuncia conferma, pertanto, che la semplice contestazione dell'operato dell'agenzia immobiliare non è sufficiente a giustificare una riduzione del compenso maturato. La prova del danno rappresenta un elemento essenziale e imprescindibile per poter ottenere una diminuzione della provvigione richiesta dal mediatore, dovendo il soggetto che formula tale domanda dimostrare in modo concreto le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite.

Un acquirente aveva pagato metà della provvigione pattuita all’agenzia ma si è rifiutato di versare il resto sostenendo che l’agenzia immobiliare non aveva fatto bene il proprio lavoro. Nel giudizio esaminato, l’acquirente non contestava che l’affare fosse stato concluso grazie all’attività dell’agenzia immobiliare né negava il diritto alla provvigione. Sosteneva, però, che il compenso concordato, pari a 18.000 euro oltre IVA, dovesse essere ridotto del 50%, ritenendo che l’agenzia avesse violato i propri obblighi informativi e di assistenza. Secondo l’acquirente, solo dopo la proposta di acquisto era emerso che i due posti auto indicati nell’annuncio non erano liberamente trasferibili in quanto interessati da problematiche condominiali e catastali che ne impedivano la cessione. Veniva, inoltre, contestato all’agenzia di non aver individuato tempestivamente tali criticità e di non aver fornito un concreto supporto nella successiva fase di regolarizzazione. La vicenda esaminato dal Tribunale di Torino (*) evidenzia un principio importante, ossia chi chiede una riduzione della provvigione per presunti inadempimenti del mediatore deve dimostrare non solo la violazione degli obblighi professionali, ma anche l’esistenza di un effettivo danno subito. La prova del danno resta un elemento essenziale per ottenere una riduzione del compenso richiesto dall’agenzia. La contestazione dell’operato del mediatore, da sola, non è sufficiente. Occorre, quindi, dimostrare concretamente le conseguenze pregiudizievoli subite (*sentenza n. 2694 del 01-05-2026).

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