Call us now:
Un acquirente aveva pagato metà della provvigione pattuita all’agenzia ma si è rifiutato di versare il resto sostenendo che l’agenzia immobiliare non aveva fatto bene il proprio lavoro. Nel giudizio esaminato, l’acquirente non contestava che l’affare fosse stato concluso grazie all’attività dell’agenzia immobiliare né negava il diritto alla provvigione. Sosteneva, però, che il compenso concordato, pari a 18.000 euro oltre IVA, dovesse essere ridotto del 50%, ritenendo che l’agenzia avesse violato i propri obblighi informativi e di assistenza. Secondo l’acquirente, solo dopo la proposta di acquisto era emerso che i due posti auto indicati nell’annuncio non erano liberamente trasferibili in quanto interessati da problematiche condominiali e catastali che ne impedivano la cessione. Veniva, inoltre, contestato all’agenzia di non aver individuato tempestivamente tali criticità e di non aver fornito un concreto supporto nella successiva fase di regolarizzazione. La vicenda esaminato dal Tribunale di Torino (*) evidenzia un principio importante, ossia chi chiede una riduzione della provvigione per presunti inadempimenti del mediatore deve dimostrare non solo la violazione degli obblighi professionali, ma anche l’esistenza di un effettivo danno subito. La prova del danno resta un elemento essenziale per ottenere una riduzione del compenso richiesto dall’agenzia. La contestazione dell’operato del mediatore, da sola, non è sufficiente. Occorre, quindi, dimostrare concretamente le conseguenze pregiudizievoli subite (*sentenza n. 2694 del 01-05-2026).
