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Distanze legali tra costruzioni violate: risponde l’attuale proprietario, anche se non ha costruito lui.
Importante chiarimento della Corte di Cassazione (*) in materia di rispetto delle distanze tra fabbricati. La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una costruzione realizzata a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, l'azione deve essere promossa nei confronti dell'attuale proprietario dell'immobile.
È irrilevante che l'opera sia stata eseguita da un precedente titolare del bene: ciò che conta è chi ne è proprietario al momento della domanda giudiziale, poiché soltanto quest'ultimo può essere destinatario di un provvedimento di demolizione o di arretramento dell'edificio.
La decisione evidenzia l'importanza, per chi acquista un immobile, di verificare preventivamente non solo la regolarità urbanistica, ma anche il rispetto delle distanze legali previste dall'ordinamento.
(*Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 4 maggio 2026, n. 12548).

Confini tra proprietà: il catasto può diventare decisivo.
Interessante pronuncia del Tribunale di Lanusei (*) in tema di regolamento dei confini tra fondi limitrofi. Il Giudice ha precisato che, qualora le parti non producano i rispettivi titoli di proprietà né richiedano che il confine venga individuato sulla base di tali documenti, è legittimo fare riferimento alle risultanze catastali per stabilire la linea di demarcazione tra gli immobili.
La sentenza conferma che i dati catastali, pur avendo carattere sussidiario, possono assumere un ruolo decisivo nell'accertamento del confine quando mancano altri elementi probatori idonei a determinarlo.
(*Tribunale di Lanusei, Sez. I, sentenza n. 149/2026).

Fondo patrimoniale e ipoteca esattoriale: non sempre il creditore può agire sull’immobile.
La sentenza del Tribunale di Roma (n. 1716/2026) stabilisce che i crediti contributivi non si prescrivono se i termini sono stati interrotti da atti validamente notificati e sospesi durante il periodo Covid-19.
Sul fondo patrimoniale, il Tribunale ha chiarito che non è possibile iscrivere un’ipoteca su un immobile conferito nel fondo quando il debito previdenziale deriva esclusivamente dall’attività lavorativa e non dai bisogni della famiglia. Inoltre, se il fondo è stato costituito prima dell’azione del creditore, quest’ultimo deve prima ottenere una sentenza favorevole di revocatoria. In mancanza di questi requisiti, l’ipoteca è illegittima e va cancellata.
