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Nelle successioni ereditarie, la scala può diventare una servitù anche se il testamento non lo dice espressamente.

Può una scala o un atrio comune diventare, per effetto della successione ereditaria, un vero e proprio diritto di passaggio anche se il testamento non ne fa alcuna menzione? Secondo una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna, Sez. I, sentenza 27 aprile 2026, n. 1173, la risposta è sì, quando la concreta conformazione dell'immobile rende quel passaggio indispensabile per consentire agli eredi di utilizzare le porzioni loro attribuite.
La decisione affronta un tema di particolare interesse nelle successioni immobiliari, soprattutto quando il patrimonio ereditario comprende un unico edificio destinato a essere suddiviso tra più eredi. Non è raro, infatti, che il testatore assegni a ciascun beneficiario un appartamento, un piano o una porzione distinta dello stesso fabbricato, limitandosi a descrivere i beni nelle disposizioni testamentarie senza disciplinare espressamente i rapporti di servizio tra le diverse unità immobiliari.
È proprio in queste situazioni che possono sorgere le maggiori difficoltà. Una volta aperta la successione, infatti, ciascun erede diventa proprietario esclusivo della porzione ricevuta, ma l'utilizzo concreto di tale bene può dipendere dalla possibilità di attraversare spazi attribuiti ad altri. Si pensi all'atrio di ingresso, al vano scala, ai pianerottoli o ai corridoi che costituiscono l'unica via di accesso ai piani superiori. Se il testamento tace sul punto, ci si potrebbe domandare se il proprietario della porzione attraversata possa impedire il passaggio agli altri eredi.
La Corte d'Appello di Bologna ha fornito una risposta fondata su un istituto tradizionale del diritto civile: la servitù per destinazione del padre di famiglia. Tale figura giuridica consente la nascita automatica di una servitù quando, prima della divisione della proprietà, un unico proprietario aveva predisposto opere visibili e permanenti destinate a mettere in relazione due porzioni del medesimo immobile e, successivamente, queste vengono attribuite a soggetti diversi senza che tale assetto venga modificato o escluso espressamente.
Secondo la Corte, la presenza di elementi strutturali come un atrio, una scala interna o altri manufatti stabilmente destinati a consentire l'accesso alle varie parti dell'edificio costituisce un indice particolarmente significativo della volontà oggettiva di mantenere quella funzione anche dopo la divisione ereditaria. Non è quindi indispensabile che il testatore inserisca nel testamento una specifica clausola istitutiva della servitù, poiché il diritto di passaggio può sorgere direttamente dalla conformazione materiale dell'immobile e dalla funzione che tali opere hanno sempre svolto.
Il principio valorizza un aspetto sostanziale della vicenda successoria: ciò che rileva non è soltanto la descrizione contenuta nelle planimetrie o nelle disposizioni testamentarie, ma soprattutto la concreta organizzazione dell'edificio. Una rappresentazione grafica, infatti, non può essere interpretata in modo tale da rendere inutilizzabile una delle porzioni attribuite agli eredi o da privarla dell'accesso necessario per il suo godimento. Il diritto successorio deve essere letto in armonia con la realtà materiale del bene.
La pronuncia richiama così un principio di buon senso prima ancora che giuridico. Quando il testatore divide un edificio tra più eredi, deve presumersi che abbia inteso attribuire beni concretamente fruibili e non immobili destinati a rimanere privi di accesso. La funzione economica e pratica dell'immobile rappresenta quindi un criterio interpretativo essenziale per ricostruire i rapporti tra le diverse proprietà nate dalla successione.
La sentenza offre anche un importante insegnamento sul piano della pianificazione patrimoniale. Sebbene l'ordinamento sia in grado, attraverso istituti come la servitù per destinazione del padre di famiglia, di colmare alcune lacune del testamento, una disciplina espressa dei diritti di passaggio, dell'utilizzo delle parti comuni e delle modalità di accesso alle singole unità immobiliari consente di prevenire conflitti che, diversamente, possono sfociare in lunghi e complessi contenziosi.
La decisione della Corte d'Appello di Bologna conferma, dunque, come nelle successioni immobiliari la concreta conformazione dell'edificio possa assumere un rilievo decisivo. Le opere visibili e permanenti esistenti al momento della divisione della proprietà possono far sorgere automaticamente diritti di servitù indispensabili a garantire la piena utilizzazione dei beni assegnati agli eredi. Un principio che tutela non solo la funzionalità degli immobili, ma anche l'equilibrio tra le posizioni dei successori, evitando interpretazioni formalistiche che finirebbero per sacrificare la reale destinazione dei luoghi.

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Pignoramento immobiliare di un bene in comunione legale. Eventuali vizi fatti valere dopo l’aggiudicazione non bloccano la vendita.

Una recente ordinanza del Tribunale di Tivoli affronta un tema di grande interesse per gli operatori delle esecuzioni immobiliari e per chi si occupa di diritto di famiglia e di tutela del credito: quali sono le conseguenze di un pignoramento eseguito in modo non conforme quando l'immobile appartiene a coniugi in regime di comunione legale?
La questione, apparentemente tecnica, assume in realtà una notevole rilevanza pratica. Nel regime della comunione legale, infatti, il bene non è semplicemente suddiviso in due quote ideali del 50% appartenenti ai singoli coniugi. La comunione legale costituisce una particolare forma di contitolarità disciplinata dal codice civile, con caratteristiche diverse rispetto alla comunione ordinaria. Proprio per questa ragione, quando si procede all'espropriazione forzata di un immobile ricadente nella comunione legale, il pignoramento deve riguardare l'intero diritto di proprietà gravante sul bene e deve rappresentare correttamente il regime patrimoniale esistente tra i coniugi.
Qualora, invece, l'atto di pignoramento individui come oggetto dell'esecuzione soltanto la quota del 50% facente capo a ciascun coniuge, viene a configurarsi un vizio dell'atto esecutivo, poiché la descrizione del diritto pignorato non corrisponde alla reale natura giuridica del bene. Si tratta di un errore che, almeno in astratto, potrebbe incidere sulla regolarità dell'intera procedura esecutiva.
L'ordinanza del Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 23 marzo 2026, tuttavia, richiama un principio processuale di fondamentale importanza: non ogni vizio può essere fatto valere in qualsiasi momento della procedura. Anche nel processo esecutivo opera, infatti, l'esigenza di garantire stabilità agli atti compiuti e certezza ai rapporti giuridici, soprattutto quando la procedura è ormai giunta alle sue fasi conclusive.
Secondo il giudice, il debitore o gli altri soggetti interessati non possono attendere il completamento della vendita per contestare un vizio che era già conoscibile nelle fasi iniziali dell'esecuzione. Se l'opposizione agli atti esecutivi viene proposta soltanto dopo che l'immobile è stato definitivamente aggiudicato e l'aggiudicatario ha versato integralmente il saldo del prezzo, l'irregolarità deve ritenersi ormai sanata. A quel punto, infatti, la procedura ha già raggiunto la propria finalità tipica: la liquidazione del bene e la soddisfazione delle ragioni creditorie mediante il ricavato della vendita.
La decisione valorizza il cosiddetto principio del raggiungimento dello scopo, secondo il quale le irregolarità formali non possono determinare l'invalidazione dell'intera procedura quando l'atto ha comunque realizzato la funzione cui era destinato e quando il suo annullamento comprometterebbe l'affidamento maturato dagli altri soggetti coinvolti, in primo luogo dall'aggiudicatario che ha acquistato il bene confidando nella stabilità della vendita giudiziaria.
Il provvedimento rappresenta quindi un significativo richiamo al principio di tempestività delle opposizioni nel processo esecutivo. Le contestazioni devono essere formulate nel momento in cui il vizio emerge o è comunque conoscibile, senza attendere gli esiti della procedura. Diversamente, il decorso delle varie fasi dell'esecuzione e il consolidarsi degli effetti della vendita possono determinare la definitiva preclusione di ogni censura.
La pronuncia del Tribunale di Tivoli conferma, ancora una volta, come nelle esecuzioni immobiliari il rispetto dei termini processuali rivesta un'importanza almeno pari alla fondatezza delle questioni sollevate. Anche un vizio potenzialmente idoneo a incidere sulla regolarità del pignoramento può perdere ogni rilevanza se fatto valere tardivamente, quando la procedura ha ormai raggiunto il suo obiettivo e gli effetti della vendita si sono consolidati. Un principio che tutela, da un lato, l'efficienza del processo esecutivo e la soddisfazione dei creditori e, dall'altro, l'esigenza di garantire certezza e stabilità agli acquisti effettuati nell'ambito delle vendite giudiziarie.

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Successione ed esecuzione immobiliare: l’eredità giacente non blocca l’accertamento dell’accettazione tacita.

Una recente decisione del Tribunale di Genova, Sez. III. con la sentenza numero 1752 dell'8 aprile 2026, affronta una questione di particolare interesse per professionisti, creditori e operatori del settore delle successioni e delle esecuzioni immobiliari: cosa accade quando, lungo la catena dei trasferimenti di un immobile, manca la trascrizione dell'accettazione dell'eredità?
Si tratta di un aspetto apparentemente tecnico, ma che può avere conseguenze estremamente concrete. La continuità delle trascrizioni, infatti, costituisce uno dei presupposti essenziali per la circolazione dei beni immobili e per il regolare svolgimento delle procedure esecutive. Se il passaggio ereditario non risulta correttamente trascritto, si crea una "frattura" nella continuità delle formalità pubblicitarie che può compromettere la possibilità di proseguire la vendita forzata dell'immobile, con evidenti ripercussioni sulla tutela del creditore.
Con la sentenza n. 1752 dell'8 aprile 2026, il Tribunale di Genova ha fornito un importante chiarimento. Il giudice ha infatti affermato che il creditore conserva un interesse concreto e attuale a ottenere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità anche nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'erede sia stato dichiarato in eredità giacente. La successiva apertura della procedura di eredità giacente, dunque, non fa venir meno l'interesse ad accertare se il chiamato abbia in precedenza già assunto la qualità di erede attraverso un comportamento concludente.
La pronuncia chiarisce inoltre un ulteriore profilo di grande rilievo pratico: il giudizio volto all'accertamento dell'accettazione tacita può essere instaurato nei confronti della curatela dell'eredità giacente. In questo modo il creditore dispone di uno strumento processuale idoneo a superare l'ostacolo rappresentato dalla mancanza della trascrizione dell'accettazione e a ripristinare la continuità delle trascrizioni necessaria per la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare.
Particolarmente significativa è anche l'analisi dei comportamenti che possono integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Come noto, il nostro ordinamento riconosce che la qualità di erede può derivare non soltanto da una dichiarazione espressa, ma anche dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. È proprio sulla concreta condotta del chiamato che il giudice è chiamato a concentrare la propria valutazione.
Nel caso esaminato, assumono rilievo una serie di comportamenti che, considerati nel loro insieme, risultano espressivi dell'effettiva volontà di esercitare i poteri spettanti al proprietario. Tra questi figurano il possesso e l'utilizzo dell'immobile, gli adempimenti catastali, la partecipazione alle assemblee condominiali e, più in generale, l'esercizio dei diritti e l'assunzione degli obblighi propri della titolarità del bene. Non è il singolo atto, isolatamente considerato, a risultare decisivo, bensì il complesso delle condotte che rivela l'intenzione di comportarsi come erede.
La decisione del Tribunale di Genova offre quindi un'importante conferma di un principio sostanziale: nelle controversie successorie e nelle procedure esecutive la realtà dei fatti può prevalere sulla mera apparenza formale. Quando il chiamato all'eredità si comporta stabilmente come proprietario del bene ereditario, tale condotta può costituire la prova dell'avvenuta accettazione tacita, consentendo di ricostruire la continuità delle trascrizioni e di evitare che un difetto meramente formale paralizzi la tutela dei creditori e il regolare svolgimento dell'esecuzione immobiliare.
Una pronuncia che, oltre a ribadire principi già presenti nella giurisprudenza in materia di accettazione tacita dell'eredità, offre indicazioni operative di particolare utilità per tutti gli operatori del diritto, confermando come l'analisi della concreta condotta del chiamato possa risultare decisiva per assicurare certezza ai traffici immobiliari e garantire l'effettività della tutela esecutiva.

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