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Ammissibilità della domanda di divorzio riconvenzionale e profili penali dell’inadempimento dell’assegno di mantenimento
Domanda riconvenzionale di divorzio e inadempimento dell’assegno: due recenti orientamenti.
Il Tribunale di Brescia (sent. non definitiva, 11 luglio 2024) ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto in un procedimento per modifica delle condizioni di separazione, valorizzando l’interpretazione dell’art. 473-bis.49 c.p.c., che consente a entrambe le parti di formulare domanda di divorzio negli atti introduttivi, anche in via riconvenzionale, purché vi sia stato il passaggio in giudicato della separazione.
Il Tribunale di Genova (sent. penale n. 1659/2024) ha invece affermato che la mancata corresponsione dell’assegno divorzile, anche parziale, integra il reato di cui all’art. 570-bis c.p., salvo che vi sia una impossibilità assoluta, totale e incolpevole di adempiere, non riscontrata nel caso concreto nonostante la difficoltà economica dell’imputato.
Le due pronunce evidenziano la necessità di una corretta gestione processuale e patrimoniale nei procedimenti familiari.

Amministrazione di Sostegno e Interdizione: criteri applicativi in presenza di gravi deficit cognitivi
Quando una persona si trova in condizioni di grave compromissione cognitiva, la legge prevede diverse forme di tutela giuridica, tra cui l’amministrazione di sostegno e l’interdizione. Sebbene l’amministrazione di sostegno sia pensata come uno strumento più flessibile e adattabile, non sempre risulta idonea a garantire una protezione sufficiente. Nei casi più gravi, in cui la persona non è in grado di compiere neppure gli atti più semplici della vita quotidiana, l’interdizione può rappresentare l’unica misura efficace. La valutazione va sempre fatta caso per caso, con l’assistenza di un avvocato esperto in tutela delle persone fragili.

Nullità della donazione di beni parzialmente altrui: quando manca la causa nel contratto donativo
Donazione di beni parzialmente altrui, quando è nulla.
La donazione è valida solo se il bene donato appartiene al donante al momento dell’atto. Se il bene è di altri, la donazione è nulla salvo che l’atto contenga un’espressa dichiarazione del donante sulla consapevolezza della non appartenenza del bene al proprio patrimonio e l’assunzione dell’obbligo di procurarne l’acquisto.
Il Tribunale di Bari ha dichiarato nulla la donazione da parte di coeredi di beni indivisi ereditari, poiché i beni non erano concretamente nel patrimonio dei donanti per mancanza di divisione ereditaria.