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Nel pignoramento di un immobile in comunione legale tra coniugi, l’atto deve riguardare l’intero diritto di proprietà e indicare correttamente il regime patrimoniale. Se, invece, viene pignorata soltanto la quota del 50% di ciascun coniuge, si configura un vizio dell’atto esecutivo. Il Tribunale di Tivoli (*) ha, però, precisato che tale irregolarità non può essere fatta valere senza limiti di tempo. Se l’opposizione viene proposta solo dopo l’aggiudicazione definitiva e il pagamento del saldo prezzo, il vizio si considera sanato, poiché la procedura esecutiva ha ormai raggiunto il proprio scopo per avere soddisfatto i creditori mediante la vendita del bene. Nelle esecuzioni immobiliari, la tempestività delle contestazioni è quindi cruciale (*Tribunale Tivoli, ordinanza 23 marzo 2026).
