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Introduzione: il problema delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi
In ambito di unioni di fatto, una delle questioni più delicate riguarda la sorte delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi, soprattutto al momento della cessazione della convivenza.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione I, 2 gennaio 2025, n. 28) chiarisce quando tali attribuzioni non siano ripetibili in quanto adempimento di una obbligazione naturale, ai sensi dell’articolo 2034 del Codice Civile.
Inquadramento normativo: obbligazioni naturali e formazioni sociali
L’obbligazione naturale, disciplinata dall’art. 2034 c.c., è un dovere morale o sociale che, pur non essendo giuridicamente coercibile, diventa rilevante una volta spontaneamente adempiuto.
Inoltre, l’articolo 2 della Costituzione riconosce e tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana, comprese le unioni di fatto, valorizzando i doveri di solidarietà esistenti tra conviventi.
Obbligazioni naturali nelle unioni di fatto: la posizione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 28/2025, la Corte ha ribadito che, per configurare un’obbligazione naturale in ambito di convivenza more uxorio, è necessaria una duplice verifica:
- Dovere morale o sociale: Deve esistere, in base alla coscienza sociale corrente, un dovere di solidarietà tra i conviventi, simile a quello che esiste nel matrimonio.
- Spontaneità, proporzionalità e adeguatezza: La prestazione deve essere eseguita spontaneamente, e deve risultare proporzionata ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche e sociali del solvens (cioè di chi effettua la prestazione) e alle esigenze della vita comune.
Nella fattispecie esaminata, si trattava di versamenti di denaro (quindici bonifici per 74.000 euro) effettuati durante la convivenza. La Corte ha ritenuto che tali attribuzioni finanziarie configurassero il corretto adempimento di un’obbligazione naturale.
Caso pratico: bonifici e irripetibilità della prestazione
Nel caso concreto, l’ex convivente che aveva effettuato i versamenti chiedeva la restituzione delle somme versate. Tuttavia:
- I versamenti erano stati effettuati in costanza di convivenza per esigenze familiari.
- Le somme risultavano proporzionate rispetto alla capacità patrimoniale del solvens.
- Non era stata provata alcuna indebita imposizione o condizione anomala.
La Corte ha quindi escluso il diritto alla restituzione, riconoscendo la natura di adempimento spontaneo di obbligazione naturale.
Documentazione e aspetti pratici: come provare o contestare un’obbligazione naturale
In presenza di controversie sulle somme trasferite durante la convivenza, è fondamentale:
- Raccogliere documentazione bancaria (es. estratti conto, bonifici).
- Provare l’intento liberale o di solidarietà familiare attraverso testimonianze, scritture private o altra documentazione.
- Dimostrare l’adeguatezza della prestazione rispetto al patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
Questi elementi risultano determinanti nel caso di una richiesta giudiziale di restituzione.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia
Se hai versato somme di denaro al convivente e ora intendi richiederle, oppure se sei destinatario di una richiesta di restituzione, è indispensabile affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia e obbligazioni naturali.
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Conclusioni: tutelare i propri diritti nelle unioni di fatto
Le unioni di fatto sono caratterizzate da doveri morali e sociali che incidono anche sui rapporti patrimoniali.
Le attribuzioni economiche effettuate durante la convivenza, se rispettano i criteri di proporzionalità e adeguatezza, non sono ripetibili.
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