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Nel diritto di famiglia, la connessione tra i profili processuali della separazione e del divorzio e le conseguenze penali dell’inadempimento agli obblighi economici è sempre più centrale. Due recenti pronunce – Tribunale di Brescia, civile, sentenza non definitiva 11 luglio 2024 e Tribunale di Genova, penale, sentenza 17 maggio 2024 n. 1659 – offrono spunti rilevanti in tale ambito.
Divorzio riconvenzionale nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione
Nel procedimento civile avviato per la modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Brescia ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto, in base a un’interpretazione logica dell’art. 473-bis.49 c.p.c. La norma, introdotta con la riforma del processo familiare (in vigore dal 28 febbraio 2023), prevede che le parti possano proporre domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio già negli atti introduttivi del procedimento di separazione, con efficacia sospesa fino al passaggio in giudicato della separazione stessa.
Nel caso di specie, i coniugi erano separati dal 2022. La moglie aveva proposto la modifica delle condizioni; il marito, convenuto in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale il divorzio, senza che la moglie si opponesse. Secondo il Tribunale bresciano, l’uso del plurale “atti introduttivi” e “parti” nella norma consente anche al convenuto di proporre tale domanda riconvenzionale. L’interpretazione sistematica della norma, pur non pacifica, trova fondamento nella flessibilità offerta dal nuovo rito unitario in materia familiare.
Profili penali: il reato di cui all’art. 570-bis c.p.
In parallelo, il Tribunale di Genova (sentenza penale n. 1659/2024) ha affrontato il tema dell’inadempimento dell’obbligo di mantenimento ex art. 570-bis c.p., reato integrato dalla mancata corresponsione, anche parziale, dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio.
La responsabilità penale sussiste indipendentemente dalla prova dello stato di bisogno del beneficiario o dalla mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza, elementi richiesti dall’art. 570 c.p., ma non dal 570-bis. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità richiede l’impossibilità assoluta, totale e incolpevole dell’imputato di adempiere, per escludere il dolo.
Nel caso trattato, pur risultando una difficoltà economica oggettiva, non erano emersi elementi sufficienti a integrare un’impossibilità assoluta. Di conseguenza, il giudice ha riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Conclusioni
Le due pronunce confermano l’importanza di una gestione attenta e consapevole delle dinamiche processuali e sostanziali nelle cause familiari. La possibilità di proporre domanda riconvenzionale di divorzio anche in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione rappresenta un’evoluzione del rito, mentre il rigore nella valutazione dell’inadempimento degli obblighi economici post-divorzio evidenzia l’intensità della tutela penale in ambito familiare.
Affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia è essenziale per tutelare correttamente i propri diritti in sede civile e penale.