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Ammissibilità della domanda di divorzio riconvenzionale e profili penali dell’inadempimento dell’assegno di mantenimento

Domanda riconvenzionale di divorzio e inadempimento dell’assegno: due recenti orientamenti.
Il Tribunale di Brescia (sent. non definitiva, 11 luglio 2024) ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto in un procedimento per modifica delle condizioni di separazione, valorizzando l’interpretazione dell’art. 473-bis.49 c.p.c., che consente a entrambe le parti di formulare domanda di divorzio negli atti introduttivi, anche in via riconvenzionale, purché vi sia stato il passaggio in giudicato della separazione.
Il Tribunale di Genova (sent. penale n. 1659/2024) ha invece affermato che la mancata corresponsione dell’assegno divorzile, anche parziale, integra il reato di cui all’art. 570-bis c.p., salvo che vi sia una impossibilità assoluta, totale e incolpevole di adempiere, non riscontrata nel caso concreto nonostante la difficoltà economica dell’imputato.
Le due pronunce evidenziano la necessità di una corretta gestione processuale e patrimoniale nei procedimenti familiari.