Contributo al mantenimento del figlio maggiorenne convivente: legittimazione del genitore e ripartizione delle spese

Quando un figlio maggiorenne continua a convivere con uno dei genitori, quest’ultimo ha la possibilità di richiedere direttamente all’altro genitore il contributo economico per il suo mantenimento. Questa possibilità si aggiunge al diritto del figlio stesso, creando una doppia legittimazione fondata sui doveri familiari. Inoltre, in caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario della casa familiare è tenuto a farsi carico delle spese ordinarie legate all’uso dell’immobile, mentre quelle straordinarie restano a carico del proprietario. Per affrontare correttamente questi aspetti, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia.

Chi può chiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne convivente?

Nel diritto di famiglia, quando un figlio maggiorenne convive con uno dei genitori, la richiesta di contributo al mantenimento può essere avanzata direttamente dal genitore convivente. Questo è possibile grazie alla persistenza dei doveri genitoriali in capo al genitore con cui il figlio continua a vivere. Tale legittimazione non esclude quella del figlio stesso, che resta titolare del diritto al mantenimento, ma si aggiunge a quest’ultima, configurando un caso di solidarietà attiva.

Il genitore convivente, quindi, può agire giudizialmente per ottenere il contributo economico necessario da parte dell’altro genitore, senza che ciò pregiudichi la facoltà del figlio di agire in proprio, qualora lo ritenga opportuno.


Spese condominiali e casa familiare assegnata: chi paga cosa?

Un altro tema frequentemente oggetto di contenzioso in sede di separazione o divorzio è la ripartizione delle spese condominiali relative alla casa familiare assegnata.

È necessario distinguere tra due categorie di costi:

  • Spese ordinarie di gestione (ad esempio, riscaldamento, pulizia, manutenzione delle parti comuni): spettano al coniuge assegnatario, poiché utilizza concretamente l’immobile;
  • Spese straordinarie (come interventi strutturali o di manutenzione importante): restano a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile, salvo diversa disposizione giudiziale.

Anche se l’assegnazione della casa familiare è gratuita, ciò non esonera l’assegnatario dalle spese connesse all’uso diretto dell’immobile. Tali costi, in assenza di una precisa pronuncia del giudice che li accolli al coniuge proprietario, rimangono in capo a chi abita l’abitazione.


Pertinenza normativa: articoli e riferimenti utili

Il quadro normativo di riferimento comprende:

  • Codice civile: artt. 337-ter e 337-septies, in materia di responsabilità genitoriale e mantenimento;
  • Codice di procedura civile: artt. 615 e 710, per le modalità di modifica o contestazione dei provvedimenti;
  • Legge sul divorzio (n. 898/1970): art. 9, relativo alla revisione delle condizioni post-divorzio https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9.

Tale interpretazione è stata confermata dal Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1578 del 24 settembre 2024, che ha affrontato con chiarezza sia il profilo della legittimazione attiva del genitore convivente sia la ripartizione delle spese condominiali nel caso di casa familiare assegnata.

Conclusione: il ruolo decisivo della consulenza legale

Gestire correttamente le questioni legate al mantenimento dei figli maggiorenni e alla ripartizione delle spese della casa familiare richiede un’adeguata comprensione delle norme e delle prassi giurisprudenziali. Per tutelare al meglio i propri interessi e garantire il rispetto dei diritti del figlio, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, in grado di assistere con competenza e precisione in ogni fase del procedimento.

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