Nullità della donazione di beni parzialmente altrui: quando manca la causa nel contratto donativo

Donazione di beni parzialmente altrui, quando è nulla.
La donazione è valida solo se il bene donato appartiene al donante al momento dell’atto. Se il bene è di altri, la donazione è nulla salvo che l’atto contenga un’espressa dichiarazione del donante sulla consapevolezza della non appartenenza del bene al proprio patrimonio e l’assunzione dell’obbligo di procurarne l’acquisto.
Il Tribunale di Bari ha dichiarato nulla la donazione da parte di coeredi di beni indivisi ereditari, poiché i beni non erano concretamente nel patrimonio dei donanti per mancanza di divisione ereditaria.

La donazione è un contratto a titolo gratuito disciplinato dagli articoli 769 e seguenti del Codice Civile. Affinché tale negozio giuridico sia valido, è indispensabile che il bene oggetto della donazione si trovi effettivamente nel patrimonio del donante al momento della stipula. In caso contrario, la donazione rischia di essere nulla per difetto di causa, ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Donazione di cosa altrui: quando è valida?

In linea generale, la donazione di cosa altrui può essere considerata valida soltanto se il donante dichiara espressamente e formalmente nell’atto pubblico la consapevolezza che il bene non gli appartiene, obbligandosi contestualmente a procurarne l’acquisto in favore del donatario. In mancanza di tale dichiarazione, la donazione sarà affetta da nullità.

Il caso dei coeredi e dei beni indivisi

Un esempio pratico di questa problematica è offerto dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Civile, n. 2153 del 10 maggio 2024. Nel caso esaminato, i donanti avevano donato alle proprie figlie diritti pari a un mezzo su due beni facenti parte di masse ereditarie, all’interno delle quali i donanti vantavano la quota di coeredi nella misura di un mezzo.

Il punto centrale è che tali beni non potevano essere considerati oggettivamente e individualmente appartenenti al patrimonio dei donanti, poiché non era ancora avvenuta la divisione ereditaria. Di conseguenza, la donazione ha avuto ad oggetto beni solo parzialmente propri, in quanto ancora in comproprietà indivisa con altri coeredi.

La posizione della giurisprudenza

Secondo il Tribunale di Bari, in assenza di un’espressa dichiarazione nell’atto pubblico di donazione che attestasse la consapevolezza dell’altruità del bene, la donazione deve ritenersi nulla. In particolare, non è sufficiente la generica qualità di coerede per attribuire la disponibilità concreta di uno specifico bene: prima della divisione, nessun coerede può vantare diritti esclusivi su beni determinati della massa ereditaria.

Conclusioni

Pertanto, la donazione di beni facenti parte di un patrimonio ereditario indiviso, in assenza di divisione e senza specifica dichiarazione della consapevolezza della non appartenenza del bene al patrimonio del donante, è nulla per difetto di causa. Si tratta di un principio fondamentale da considerare nella redazione degli atti di donazione, specialmente in ambito successorio.

Per evitare nullità e problematiche future, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto delle successioni e contrattualistica, in grado di valutare correttamente la situazione patrimoniale e redigere atti conformi alla normativa vigente e alla giurisprudenza più recente.

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