Trust immobiliari: il Tribunale smentisce l’obbligo dell’atto pubblico

Trust immobiliari: trascrizione valida anche con scrittura privata autenticata
Il Tribunale di Modena chiarisce che il trust non coincide con il negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Per la trascrizione degli immobili può essere sufficiente una scrittura privata autenticata, senza necessità dell'atto pubblico.

TRUST E IMMOBILI: LA TRASCRIZIONE È POSSIBILE ANCHE CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA? Il Tribunale di Modena (*) ha affrontato un tema di grande interesse pratico per professionisti e operatori del settore: la trascrizione degli atti istitutivi di trust che coinvolgono beni immobili. Il caso riguardava un trust con beni immobili che il Conservatore dei Registri Immobiliari aveva rifiutato di trascrivere perché costituito tramite scrittura privata autenticata e non con atto pubblico. La decisione chiarisce che il trust non può essere automaticamente assimilato ai negozi di destinazione previsti dall’art. 2645-ter c.c. Pur presentando alcuni profili di analogia, i due istituti restano distinti per struttura, funzione ed effetti giuridici e, quindi, le regole applicabili sono diverse. Secondo il Tribunale, la trascrizione di un trust trova il proprio fondamento nella Convenzione dell’Aja del 1985 e nelle norme del codice civile in materia di pubblicità immobiliare. Di conseguenza, ai fini della trascrizione, non è sempre necessario l’atto pubblico e, quando sono rispettati i requisiti richiesti dalla legge, risulta sufficiente anche una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate. Nel diritto, i dettagli formali contano e conoscerli significa evitare errori e tutelare al meglio i propri interessi. Da tenere in debita considerazione questa pronuncia che contribuisce a fare chiarezza su un istituto sempre più utilizzato nella pianificazione patrimoniale e nella tutela dei beni familiari (*decreto del 30 dicembre 2025).

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