Infiltrazioni da tubazioni non condominiali? Il condominio può essere comunque responsabile

L’ordinanza del Tribunale di Messina del 27 maggio 2026 conferma che, in caso di infiltrazioni d’acqua, la responsabilità del condominio non dipende dalla proprietà formale delle opere coinvolte, ma dalla loro funzione concreta all’interno dell’edificio. Nel caso esaminato, le infiltrazioni che avevano reso insalubre un appartamento seminterrato erano causate da elementi collegati al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del fabbricato. Il Tribunale ha stabilito che, se tubazioni, pozzetti o altri manufatti sono funzionalmente integrati nei servizi comuni, il condominio ne risponde come custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., con l’obbligo di eliminare le cause del danno e risarcirne le conseguenze. In sostanza, in ambito condominiale conta più la funzione dell’opera che la sua formale titolarità.

Una recente ordinanza del Tribunale di Messina (*) ha ribadito un principio di particolare interesse in materia condominiale. La responsabilità del condominio per infiltrazioni d’acqua non dipende esclusivamente dalla proprietà formale dei manufatti coinvolti. Nel caso esaminato, le infiltrazioni avevano reso insalubre un appartamento seminterrato compromettendone la normale utilizzazione. La consulenza tecnica ha accertato che la causa dei danni era riconducibile a elementi inseriti nel sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche collegato all’edificio. Secondo il Tribunale, pertanto, ciò che assume rilievo non è tanto l’intestazione catastale delle opere, quanto la loro funzione concreta all’interno dell’impianto comune. Se tubazioni, pozzetti o altri manufatti partecipano al sistema di deflusso delle acque del fabbricato, il condominio ne risponde quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato e cioè quando il danno deriva da elementi funzionalmente integrati nei servizi comuni dell’edificio, il condominio può essere chiamato a eliminare le cause delle infiltrazioni e a rispondere delle relative conseguenze. In ambito condominiale, quindi, la funzione concreta di un’opera può contare più della sua formale titolarità (*Tribunale di Messina ordinanza del 27 maggio 2026).

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