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Una recente decisione del Tribunale di Genova (*) affronta un tema di grande interesse pratico per chi opera nelle successioni e nelle esecuzioni immobiliari. Quando manca la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, può interrompersi la continuità delle trascrizioni, con il rischio di impedire la prosecuzione della vendita forzata dell’immobile. Il Tribunale ha chiarito che il creditore conserva un interesse concreto a ottenere l’accertamento giudiziale dell’accettazione tacita dell’eredità anche se il patrimonio dell’erede è stato dichiarato in eredità giacente. Il giudizio può, infatti, essere promosso nei confronti della curatela dell’eredità giacente. L’accettazione tacita può essere desunta da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, come il possesso e l’utilizzo dell’immobile, gli adempimenti catastali, la partecipazione alle assemblee condominiali e, più in generale, l’esercizio dei diritti e degli obblighi propri del proprietario. Una pronuncia che conferma come la concreta condotta del chiamato all’eredità possa assumere rilievo decisivo per garantire la continuità delle trascrizioni e consentire il regolare svolgimento dell’esecuzione immobiliare (* Tribunale di Genova, Sez. III, sentenza n. 1752 dell’8 aprile 2026).
