Successione ed esecuzione immobiliare: l’eredità giacente non blocca l’accertamento dell’accettazione tacita.

Una recente decisione del Tribunale di Genova, Sez. III. con la sentenza numero 1752 dell'8 aprile 2026, affronta una questione di particolare interesse per professionisti, creditori e operatori del settore delle successioni e delle esecuzioni immobiliari: cosa accade quando, lungo la catena dei trasferimenti di un immobile, manca la trascrizione dell'accettazione dell'eredità?
Si tratta di un aspetto apparentemente tecnico, ma che può avere conseguenze estremamente concrete. La continuità delle trascrizioni, infatti, costituisce uno dei presupposti essenziali per la circolazione dei beni immobili e per il regolare svolgimento delle procedure esecutive. Se il passaggio ereditario non risulta correttamente trascritto, si crea una "frattura" nella continuità delle formalità pubblicitarie che può compromettere la possibilità di proseguire la vendita forzata dell'immobile, con evidenti ripercussioni sulla tutela del creditore.
Con la sentenza n. 1752 dell'8 aprile 2026, il Tribunale di Genova ha fornito un importante chiarimento. Il giudice ha infatti affermato che il creditore conserva un interesse concreto e attuale a ottenere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità anche nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'erede sia stato dichiarato in eredità giacente. La successiva apertura della procedura di eredità giacente, dunque, non fa venir meno l'interesse ad accertare se il chiamato abbia in precedenza già assunto la qualità di erede attraverso un comportamento concludente.
La pronuncia chiarisce inoltre un ulteriore profilo di grande rilievo pratico: il giudizio volto all'accertamento dell'accettazione tacita può essere instaurato nei confronti della curatela dell'eredità giacente. In questo modo il creditore dispone di uno strumento processuale idoneo a superare l'ostacolo rappresentato dalla mancanza della trascrizione dell'accettazione e a ripristinare la continuità delle trascrizioni necessaria per la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare.
Particolarmente significativa è anche l'analisi dei comportamenti che possono integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Come noto, il nostro ordinamento riconosce che la qualità di erede può derivare non soltanto da una dichiarazione espressa, ma anche dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. È proprio sulla concreta condotta del chiamato che il giudice è chiamato a concentrare la propria valutazione.
Nel caso esaminato, assumono rilievo una serie di comportamenti che, considerati nel loro insieme, risultano espressivi dell'effettiva volontà di esercitare i poteri spettanti al proprietario. Tra questi figurano il possesso e l'utilizzo dell'immobile, gli adempimenti catastali, la partecipazione alle assemblee condominiali e, più in generale, l'esercizio dei diritti e l'assunzione degli obblighi propri della titolarità del bene. Non è il singolo atto, isolatamente considerato, a risultare decisivo, bensì il complesso delle condotte che rivela l'intenzione di comportarsi come erede.
La decisione del Tribunale di Genova offre quindi un'importante conferma di un principio sostanziale: nelle controversie successorie e nelle procedure esecutive la realtà dei fatti può prevalere sulla mera apparenza formale. Quando il chiamato all'eredità si comporta stabilmente come proprietario del bene ereditario, tale condotta può costituire la prova dell'avvenuta accettazione tacita, consentendo di ricostruire la continuità delle trascrizioni e di evitare che un difetto meramente formale paralizzi la tutela dei creditori e il regolare svolgimento dell'esecuzione immobiliare.
Una pronuncia che, oltre a ribadire principi già presenti nella giurisprudenza in materia di accettazione tacita dell'eredità, offre indicazioni operative di particolare utilità per tutti gli operatori del diritto, confermando come l'analisi della concreta condotta del chiamato possa risultare decisiva per assicurare certezza ai traffici immobiliari e garantire l'effettività della tutela esecutiva.

Una recente decisione del Tribunale di Genova (*) affronta un tema di grande interesse pratico per chi opera nelle successioni e nelle esecuzioni immobiliari. Quando manca la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, può interrompersi la continuità delle trascrizioni, con il rischio di impedire la prosecuzione della vendita forzata dell’immobile. Il Tribunale ha chiarito che il creditore conserva un interesse concreto a ottenere l’accertamento giudiziale dell’accettazione tacita dell’eredità anche se il patrimonio dell’erede è stato dichiarato in eredità giacente. Il giudizio può, infatti, essere promosso nei confronti della curatela dell’eredità giacente. L’accettazione tacita può essere desunta da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, come il possesso e l’utilizzo dell’immobile, gli adempimenti catastali, la partecipazione alle assemblee condominiali e, più in generale, l’esercizio dei diritti e degli obblighi propri del proprietario. Una pronuncia che conferma come la concreta condotta del chiamato all’eredità possa assumere rilievo decisivo per garantire la continuità delle trascrizioni e consentire il regolare svolgimento dell’esecuzione immobiliare (* Tribunale di Genova, Sez. III, sentenza n. 1752 dell’8 aprile 2026).

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