Distanze legali tra costruzioni violate: risponde l’attuale proprietario, anche se non ha costruito lui.

Importante chiarimento della Corte di Cassazione (*) in materia di rispetto delle distanze tra fabbricati. La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una costruzione realizzata a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, l'azione deve essere promossa nei confronti dell'attuale proprietario dell'immobile.
È irrilevante che l'opera sia stata eseguita da un precedente titolare del bene: ciò che conta è chi ne è proprietario al momento della domanda giudiziale, poiché soltanto quest'ultimo può essere destinatario di un provvedimento di demolizione o di arretramento dell'edificio.
La decisione evidenzia l'importanza, per chi acquista un immobile, di verificare preventivamente non solo la regolarità urbanistica, ma anche il rispetto delle distanze legali previste dall'ordinamento.
(*Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 4 maggio 2026, n. 12548).

Una recente pronuncia della Cassazione (*) ribadisce un principio fondamentale in materia di distanze legali tra edifici. Quando un immobile si trova a una distanza non conforme rispetto a quella prevista dalla legge, l’azione giudiziaria deve essere proposta nei confronti dell’attuale proprietario del fabbricato. Non assume rilievo il fatto che l’opera sia stata realizzata da un precedente proprietario, ciò che conta è la titolarità attuale del bene, poiché soltanto il proprietario odierno può essere destinatario di un eventuale ordine di demolizione o di arretramento. La decisione conferma come, nell’acquisto di un immobile, sia essenziale verificare attentamente anche la conformità urbanistica e il rispetto delle distanze legali (*Sezione II, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12548)

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