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Quando l’assemblea approva lavori straordinari, non basta prevedere un generico “autofinanziamento” dei condomini. La legge richiede un preciso adempimento. La costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 c.c. Con una recente sentenza, il Tribunale di Milano (*) ha ribadito un principio di particolare rilievo. Una delibera che approva lavori straordinari senza costituire il fondo speciale è affetta da nullità. Nel caso esaminato, ai condomini erano stati richiesti versamenti per opere straordinarie, ma la delibera non indicava l’importo complessivo dei lavori, non determinava l’ammontare del fondo, non distingueva le somme coperte da agevolazioni fiscali da quelle effettivamente a carico dei condomini e non collegava i pagamenti agli stati di avanzamento dei lavori come previsto in contratto. Secondo il Tribunale, un semplice meccanismo di autofinanziamento non può sostituire il fondo speciale imposto dalla legge. Inoltre, eventuali delibere successive non sono idonee a sanare il vizio originario. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato. Il fondo speciale costituisce una garanzia per tutti i condomini assicurando trasparenza, certezza delle obbligazioni economiche e corretta programmazione delle spese. Ogni delibera va, quindi, verificata non solo sotto il profilo delle maggioranze, ma anche del rispetto delle prescrizioni inderogabili previste dal codice civile (*n. 3912/2026).
