Il tuo business cresce? Non è un motivo sufficiente per recedere dalla locazione.

Nelle locazioni ad uso non abitativo, la crescita dell'attività imprenditoriale non costituisce, di per sé, un presupposto idoneo a legittimare il recesso anticipato dal contratto di locazione.
Lo ha ribadito la Corte d'Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza del 20 febbraio 2026, n. 418, precisando che i "gravi motivi" richiesti dalla legge devono presentare caratteristiche ben definite: devono essere oggettivi, sopravvenuti, imprevedibili e, soprattutto, indipendenti dalla volontà del conduttore.
Di conseguenza, non è sufficiente dimostrare che l'impresa abbia registrato un incremento del fatturato, un aumento del personale o la necessità di disporre di locali più ampi. Tali circostanze, infatti, rappresentano normalmente l'evoluzione dell'attività economica e non integrano automaticamente i presupposti richiesti dall'ordinamento per esercitare il recesso anticipato.
Secondo la Corte, spetterà al giudice verificare, caso per caso, se la prosecuzione del rapporto contrattuale sia divenuta oggettivamente gravosa in conseguenza di fattori esterni, obiettivi e non riconducibili a scelte imprenditoriali o a esigenze soggettive del conduttore.
Il principio riaffermato dalla decisione conferma un orientamento consolidato: nelle locazioni commerciali, la mera convenienza economica dell'impresa o l'opportunità di trasferirsi in immobili più funzionali non coincidono, di per sé, con il diritto di recedere anticipatamente dal contratto.

Nelle locazioni ad uso non abitativo, l’espansione dell’attività imprenditoriale non legittima automaticamente il recesso anticipato dal contratto. La Corte d’Appello di Milano (*) ha ribadito che i gravi motivi richiesti dalla legge devono essere oggettivi, sopravvenuti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del conduttore. Non è, quindi, sufficiente dimostrare un aumento del fatturato, del personale e la necessità di spazi più ampi. Il giudice dovrà verificare, caso per caso, se la prosecuzione del rapporto sia divenuta oggettivamente gravosa in relazione a fattori obiettivi e non alle esigenze soggettive dell’impresa. Nelle locazioni commerciali, la convenienza economica non coincide necessariamente con il diritto di recedere (*sezione III civile, sentenza 20 febbraio 2026 n. 418).

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