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Nelle locazioni ad uso non abitativo, l’espansione dell’attività imprenditoriale non legittima automaticamente il recesso anticipato dal contratto. La Corte d’Appello di Milano (*) ha ribadito che i gravi motivi richiesti dalla legge devono essere oggettivi, sopravvenuti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del conduttore. Non è, quindi, sufficiente dimostrare un aumento del fatturato, del personale e la necessità di spazi più ampi. Il giudice dovrà verificare, caso per caso, se la prosecuzione del rapporto sia divenuta oggettivamente gravosa in relazione a fattori obiettivi e non alle esigenze soggettive dell’impresa. Nelle locazioni commerciali, la convenienza economica non coincide necessariamente con il diritto di recedere (*sezione III civile, sentenza 20 febbraio 2026 n. 418).
