Fondo patrimoniale e ipoteca esattoriale: non sempre il creditore può agire sull’immobile.

La sentenza del Tribunale di Roma (n. 1716/2026) stabilisce che i crediti contributivi non si prescrivono se i termini sono stati interrotti da atti validamente notificati e sospesi durante il periodo Covid-19.
Sul fondo patrimoniale, il Tribunale ha chiarito che non è possibile iscrivere un’ipoteca su un immobile conferito nel fondo quando il debito previdenziale deriva esclusivamente dall’attività lavorativa e non dai bisogni della famiglia. Inoltre, se il fondo è stato costituito prima dell’azione del creditore, quest’ultimo deve prima ottenere una sentenza favorevole di revocatoria. In mancanza di questi requisiti, l’ipoteca è illegittima e va cancellata.

FONDO PATRIMONIALE E IPOTECA ESATTORIALE: NON SEMPRE IL CREDITORE PUÒ AGIRE SULL’IMMOBILE Interessante pronuncia del Tribunale di Roma (*) in materia di riscossione dei crediti contributivi. Il Giudice ha chiarito che la prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito non opera quando il decorso del termine sia stato validamente interrotto da atti notificati al debitore e, per il periodo emergenziale, sospeso dalla normativa emanata durante l’emergenza Covid-19. Peculiarità della sentenza, però, è la questione dell’iscrizione ipotecaria su un immobile conferito in fondo patrimoniale. Secondo il Tribunale, l’ipoteca non può essere iscritta quando il debito previdenziale non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, ma trae origine esclusivamente dall’attività lavorativa. Inoltre, qualora il fondo patrimoniale sia stato costituito prima dell’iniziativa cautelare, il creditore deve prima ottenere con successo l’azione revocatoria nei confronti dell’atto costitutivo del fondo. In assenza di tali presupposti, l’iscrizione ipotecaria è illegittima e deve essere cancellata (*Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 1716/2026).

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